Art. 10 · Violazione degli obblighi da parte del CSD

Art. 10

Violazione degli obblighi da parte del CSD

In vigore dal 11 nov 2016
Violazione degli obblighi da parte del CSD 1.   Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente dello Stato membro ospitante trasmette le sue conclusioni sulle violazioni commesse dal CSD all'autorità competente dello Stato membro d'origine e all'ESMA mediante il modello di cui alla tabella 4 dell'allegato III. 2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine esamina le conclusioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante e informa tale autorità delle misure che intende adottare per correggere le violazioni constatate. 3.   In caso di deferimento della questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente deferente fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti.
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