Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 nov 2016
1.   Gli internalizzatori di regolamento utilizzano il modello di cui all'allegato I del presente regolamento quando trasmettono le segnalazioni all'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. La segnalazione è trasmessa entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell'anno civile. La prima segnalazione ai sensi del primo comma è trasmessa entro 10 giorni lavorativi dalla fine del primo trimestre successivo al 10 marzo 2019. 2.   L'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato I del presente regolamento quando trasmette all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le informazioni ricevute a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. Tali informazioni sono trasmesse entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di ciascuna delle segnalazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Il modello di cui all'allegato I è compilato conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II. 4.   L'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato III quando informa l'ESMA in merito ai rischi potenziali derivanti dall'attività di regolamento internalizzato. Le informazioni sui potenziali rischi derivanti dall'attività di regolamento internalizzato sono trasmesse entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre dell'anno civile. L'autorità competente compila tale modello conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IV. 5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono trasmesse in un formato leggibile da un dispositivo informatico.
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