Art. 95 · Disposizioni transitorie

Art. 95

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 nov 2016
Disposizioni transitorie 1.   Le informazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento sono comunicate all'autorità competente al più tardi sei mesi prima della data di cui all', paragrafo 2. 2.   Le informazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento sono comunicate all'autorità competente al più tardi sei mesi prima della data di cui all', paragrafo 2. 3.   Le informazioni di cui all', lettere j) e r), e all', paragrafo 1, lettere d), f), h), i) e j), del presente regolamento sono fornite a decorrere dalla data di cui all', paragrafo 2.
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