Art. 89 · Rischi di cui devono tenere conto i CSD e le autorità competenti

Art. 89

Rischi di cui devono tenere conto i CSD e le autorità competenti

In vigore dal 11 nov 2016
Rischi di cui devono tenere conto i CSD e le autorità competenti 1.   Qualora, in conformità all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, o all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD proceda a una valutazione generale dei rischi a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, un emittente, un CSD richiedente, una CCP o una sede di negoziazione, nonché qualora un'autorità competente valuti i motivi del rifiuto di prestare servizi da parte del CSD, essi tengono conto dei seguenti rischi derivanti dall'accesso ai servizi del CSD: a) rischi giuridici; b) rischi finanziari; c) rischi operativi. 2.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri: a) il partecipante richiedente non è in grado di rispettare i requisiti giuridici per la partecipazione al sistema di regolamento titoli operato dal CSD, o non fornisce al CSD le informazioni necessarie affinché il CSD possa valutare la conformità, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici prescritti; b) il partecipante richiedente non è in grado di assicurare, in conformità alle norme applicabili nello Stato membro d'origine del CSD, la riservatezza delle informazioni fornite attraverso il sistema di regolamento titoli del CSD, o non fornisce al CSD le informazioni necessarie affinché il CSD possa valutare la sua capacità di ottemperare a tali disposizioni in materia di riservatezza, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici prescritti; c) se un partecipante richiedente è stabilito in un paese terzo, i) il partecipante richiedente non è soggetto a un quadro di regolamentazione e di vigilanza comparabile al quadro di regolamentazione e di vigilanza che sarebbe applicabile al partecipante richiedente se fosse stabilito nell'Unione; oppure ii) le norme del CSD che disciplinano il carattere definitivo del regolamento di cui all' del regolamento (UE) n. 909/2014 non sono applicabili nella giurisdizione del partecipante richiedente. 3.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli in un CSD da parte di un emittente a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri: a) l'emittente non è in grado di ottemperare ai requisiti giuridici per la prestazione di servizi da parte del CSD; b) l'emittente non è in grado di garantire che i titoli siano stati emessi in un modo che consenta al CSD di assicurare l'integrità dell'emissione a norma dell' del regolamento (UE) n. 909/2014. 4.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). 5.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di una CCP, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). 6.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di una sede di negoziazione, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri: a) i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b); b) se la sede di negoziazione è stabilita in un paese terzo, la sede di negoziazione richiedente non è soggetta a un quadro di regolamentazione e di vigilanza comparabile al quadro di regolamentazione e di vigilanza applicabile a una sede di negoziazione nell'Unione. 7.   Nel valutare i rischi finanziari in seguito a una richiesta di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente si accertano del fatto che il partecipante richiedente possegga risorse finanziarie sufficienti per adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti del CSD. 8.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli nel CSD da parte di un emittente a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7. 9.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7. 10.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di accesso da parte di una CCP o di una sede di negoziazione, il CSD e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7. 11.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri: a) il partecipante richiedente non possiede la capacità operativa per partecipare al CSD; b) il partecipante richiedente non è conforme alle norme di gestione del rischio del CSD cui è presentata la domanda, o non possiede le competenze necessarie in tal senso; c) il partecipante richiedente non ha messo in atto politiche di continuità operativa o piani di ripristino in caso di disastro; d) la concessione dell'accesso impone al CSD cui è presentata la domanda di procedere a modifiche significative delle sue operazioni che influiscono sulle procedure di gestione del rischio e che mettono in pericolo il buon funzionamento del sistema di regolamento titoli operato dal CSD cui è presentata la domanda, in particolare l'attuazione del trattamento manuale continuativo da parte del CSD. 12.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli nel CSD da parte di un emittente a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri: a) il criterio di cui al paragrafo 11, lettera d); b) il sistema di regolamento titoli operato dal CSD non può trattare le valute richieste dall'emittente. 13.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente o di una CCP, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 11. 14.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di una sede di negoziazione, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto almeno dei criteri di cui al paragrafo 11, lettera d).
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