Art. 86 · Procedure di riconciliazione per CSD collegati

Art. 86

Procedure di riconciliazione per CSD collegati

In vigore dal 11 nov 2016
Procedure di riconciliazione per CSD collegati 1.   Le procedure di riconciliazione di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 contemplano le seguenti misure: a) il CSD cui è presentata la domanda trasmette al CSD richiedente prospetti giornalieri contenenti informazioni che, per ogni conto titoli e per ogni emissione di titoli, specificano: i) il saldo di apertura aggregato; ii) i singoli movimenti registrati durante la giornata; iii) il saldo di chiusura aggregato; b) su base giornaliera il CSD richiedente mette a confronto il saldo di apertura e il saldo di chiusura comunicatigli dal CSD cui è presentata la domanda o dall'intermediario e i registri tenuti dal CSD richiedente stesso. Nel caso di un collegamento indiretto, i prospetti giornalieri di cui al primo comma, lettera a), sono trasmessi per il tramite dell'intermediario di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2.   Se il CSD sospende un'emissione di titoli ai fini del regolamento a norma dell', paragrafo 2, tutti i CSD che partecipano o hanno un collegamento indiretto con esso, anche in caso di collegamento interoperabile, sospendono di conseguenza l'emissione di titoli ai fini del regolamento. Se nella gestione di collegamenti tra CSD sono coinvolti degli intermediari, questi ultimi stipulano adeguati accordi contrattuali con i CSD interessati al fine di garantire il rispetto del primo comma. 3.   Nel caso in cui un'operazione societaria riduca i saldi dei conti titoli detenuti da un CSD investitore presso un altro CSD, le istruzioni di regolamento nelle emissioni di titoli interessate non sono trattate dal CSD investitore fino a quando l'altro CSD non ha trattato integralmente l'operazione societaria. Nel caso in cui un'operazione societaria riduca i saldi dei conti titoli detenuti da un CSD investitore presso un altro CSD, il CSD investitore non aggiorna i conti titoli che detiene in modo da tener conto dell'operazione societaria fino a quando l'altro CSD non l'ha trattata integralmente. Il CSD emittente garantisce la trasmissione tempestiva a tutti i partecipanti, compresi i CSD investitori, delle informazioni sul trattamento delle operazioni societarie per una determinata emissione di titoli. I CSD investitori, a loro volta, trasmettono le informazioni ai loro partecipanti. Tale trasmissione contiene tutte le informazioni necessarie per i CSD investitori al fine di riportare adeguatamente i risultati di tali operazioni societarie nei conti titoli che detengono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:392:oj#art-86