Art. 83
Limiti di concentrazione applicabili a singole entità
In vigore dal 11 nov 2016
Limiti di concentrazione applicabili a singole entità
1. Ai fini dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD detiene le proprie attività finanziarie in vari enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati al fine di rimanere entro limiti di concentrazione accettabili.
2. Ai fini dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, i limiti di concentrazione accettabili sono determinati sulla base dei seguenti elementi:
a)
la distribuzione geografica delle entità presso cui il CSD detiene le proprie attività finanziarie;
b)
le eventuali relazioni di interdipendenza tra l'entità che detiene le attività finanziarie o le entità del suo gruppo e il CSD;
c)
il livello di rischio di credito dell'entità che detiene le attività finanziarie.
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