Art. 83 · Limiti di concentrazione applicabili a singole entità

Art. 83

Limiti di concentrazione applicabili a singole entità

In vigore dal 11 nov 2016
Limiti di concentrazione applicabili a singole entità 1.   Ai fini dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD detiene le proprie attività finanziarie in vari enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati al fine di rimanere entro limiti di concentrazione accettabili. 2.   Ai fini dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, i limiti di concentrazione accettabili sono determinati sulla base dei seguenti elementi: a) la distribuzione geografica delle entità presso cui il CSD detiene le proprie attività finanziarie; b) le eventuali relazioni di interdipendenza tra l'entità che detiene le attività finanziarie o le entità del suo gruppo e il CSD; c) il livello di rischio di credito dell'entità che detiene le attività finanziarie.
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