Art. 81 · Strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi

Art. 81

Strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi

In vigore dal 11 nov 2016
Strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi 1.   Gli strumenti finanziari sono considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi se sono strumenti di debito che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono emessi o garantiti da: i) una pubblica amministrazione; ii) una banca centrale; iii) una banca multilaterale di sviluppo tra quelle elencate all'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); iv) il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il meccanismo europeo di stabilità; b) il CSD può dimostrare all'autorità competente che gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di credito e di mercato sulla base di una valutazione interna svolta dal CSD; c) sono denominati in una qualsiasi delle seguenti valute: i) una valuta nella quale sono regolate le operazioni nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD; ii) qualsiasi altra valuta della quale il CSD è in grado di gestire i rischi; d) sono liberamente trasferibili e senza vincoli regolamentari o pretese di terzi che ne compromettono la liquidazione; e) hanno un mercato attivo per la vendita a fermo o la vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali il CSD ha un accesso affidabile, anche in condizioni di stress; f) dati affidabili sui prezzi di tali strumenti sono resi pubblici periodicamente. Ai fini della lettera b), nell'eseguire tale valutazione il CSD utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa esclusivamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese. 2.   In deroga al paragrafo 1, i contratti derivati sono considerati strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di credito e un rischio di mercato minimi se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono conclusi allo scopo di coprire il rischio di cambio derivante dal regolamento in più di una valuta nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD, o il rischio di tasso di interesse che può influire sulle attività del CSD e, in entrambi i casi, si configurano come un contratto di copertura in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); b) dati affidabili sui prezzi di tali contratti derivati sono resi pubblici periodicamente; c) sono conclusi per lo specifico periodo di tempo necessario a ridurre il rischio di tasso di interesse o di valuta al quale il CSD è esposto.
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