Art. 81
Strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi
In vigore dal 11 nov 2016
Strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi
1. Gli strumenti finanziari sono considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi se sono strumenti di debito che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
sono emessi o garantiti da:
i)
una pubblica amministrazione;
ii)
una banca centrale;
iii)
una banca multilaterale di sviluppo tra quelle elencate all'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
iv)
il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il meccanismo europeo di stabilità;
b)
il CSD può dimostrare all'autorità competente che gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di credito e di mercato sulla base di una valutazione interna svolta dal CSD;
c)
sono denominati in una qualsiasi delle seguenti valute:
i)
una valuta nella quale sono regolate le operazioni nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD;
ii)
qualsiasi altra valuta della quale il CSD è in grado di gestire i rischi;
d)
sono liberamente trasferibili e senza vincoli regolamentari o pretese di terzi che ne compromettono la liquidazione;
e)
hanno un mercato attivo per la vendita a fermo o la vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali il CSD ha un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;
f)
dati affidabili sui prezzi di tali strumenti sono resi pubblici periodicamente.
Ai fini della lettera b), nell'eseguire tale valutazione il CSD utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa esclusivamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese.
2. In deroga al paragrafo 1, i contratti derivati sono considerati strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di credito e un rischio di mercato minimi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
sono conclusi allo scopo di coprire il rischio di cambio derivante dal regolamento in più di una valuta nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD, o il rischio di tasso di interesse che può influire sulle attività del CSD e, in entrambi i casi, si configurano come un contratto di copertura in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
b)
dati affidabili sui prezzi di tali contratti derivati sono resi pubblici periodicamente;
c)
sono conclusi per lo specifico periodo di tempo necessario a ridurre il rischio di tasso di interesse o di valuta al quale il CSD è esposto.
Storico versioni
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