Art. 78 · Ripristino in caso di disastro

Art. 78

Ripristino in caso di disastro

In vigore dal 11 nov 2016
Ripristino in caso di disastro 1.   Il CSD si dota di dispositivi per garantire la continuità delle operazioni critiche negli scenari di catastrofe, in particolare in caso di calamità naturali, pandemie, attacchi fisici, intrusioni, attacchi terroristici e attacchi informatici. Tali dispositivi garantiscono: d) la disponibilità di risorse umane adeguate; e) la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti; f) la migrazione, il ripristino e la ripresa delle operazioni in un sito di trattamento secondario. 2.   Il piano di ripristino in caso di disastro del CSD determina e contempla un tempo massimo di ripristino per le operazioni critiche e definisce, per ciascuna operazione critica, le strategie di recupero più idonee. Il tempo massimo di ripristino per ciascuna operazione critica non è superiore a due ore. Il CSD assicura che sistemi di back-up comincino il trattamento senza indebito ritardo, a meno che ciò non metta a repentaglio l'integrità delle emissioni di titoli o la riservatezza dei dati conservati dal CSD. Il CSD si adopera per riprendere le operazioni critiche entro due ore dalla perturbazione. Per determinare i tempi di ripristino di ciascuna operazione il CSD tiene conto del potenziale impatto generale sull'efficienza del mercato. Tali dispositivi assicurano almeno che, in scenari estremi, siano garantiti i livelli di servizio concordati. 3.   Il CSD si dota di almeno un sito di trattamento secondario dotato di risorse, capacità, funzionalità e personale sufficienti, adeguato alle esigenze operative del CSD e ai rischi cui il CSD è esposto, al fine di assicurare la continuità delle operazioni critiche, almeno nel caso in cui la sede principale dell'attività non sia disponibile. Il sito di trattamento secondario: a) fornisce il livello di servizi necessario a garantire che il CSD effettui le sue operazioni critiche entro il tempo massimo di ripristino; b) è situato ad una distanza geografica dal sito di trattamento primario che consenta al sito di trattamento secondario di avere un profilo di rischio distinto e di non essere interessato dall'evento che colpisce il sito di trattamento primario; c) è immediatamente accessibile per il personale del CSD al fine di garantire la continuità delle operazioni critiche se il sito di trattamento primario non è disponibile. 4.   Il CSD elabora e mantiene procedure e piani dettagliati riguardanti: a) l'identificazione, la registrazione e la segnalazione di tutte le perturbazioni delle operazioni del CSD; b) misure atte a porre rimedio a incidenti operativi e a situazioni di emergenza; c) la valutazione dei danni e piani adeguati per attivare le misure di cui alla lettera b); d) la gestione e la comunicazione delle crisi, in particolare punti di contatto appropriati, al fine di garantire la trasmissione di informazioni affidabili e aggiornate alle parti interessate e all'autorità competente; e) l'attivazione di altri siti operativi e aziendali e il passaggio a questi ultimi; f) il ripristino informatico, in particolare l'attivazione del sito di trattamento informatico secondario e la migrazione verso quest'ultimo.
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