Art. 75 · Strumenti informatici

Art. 75

Strumenti informatici

In vigore dal 11 nov 2016
Strumenti informatici 1.   Il CSD garantisce che i suoi sistemi di tecnologia dell'informazione (sistemi informatici) siano ben documentati e progettati per rispondere alle esigenze operative del CSD e ai rischi operativi cui il CSD è esposto. I sistemi informatici del CSD: a) sono resilienti, anche in condizioni di stress dei mercati; b) dispongono di una sufficiente capacità per il trattamento di informazioni supplementari a seguito di un aumento dei volumi dei regolamenti; c) conseguono gli obiettivi del CSD in materia di livello dei servizi. 2.   I sistemi del CSD dispongono di una capacità sufficiente per il trattamento di tutte le operazioni entro la fine della giornata, anche nel caso in cui si verifichino perturbazioni di grave entità. Il CSD si dota di procedure atte a garantire una capacità sufficiente dei sistemi informatici, anche in caso di introduzione di nuove tecnologie. 3.   Il CSD basa i propri sistemi informatici su norme tecniche riconosciute a livello internazionale e sulle migliori pratiche del settore. 4.   I sistemi informatici del CSD garantiscono che tutti i dati a disposizione del CSD siano protetti contro la perdita, la fuga di dati, l'accesso non autorizzato, la cattiva gestione, l'inadeguata conservazione dei dati e altri rischi derivanti dal trattamento. 5.   Il quadro di sicurezza informatica del CSD illustra i meccanismi di cui il CSD si dota al fine di individuare e prevenire gli attacchi informatici. Il quadro illustra anche il piano del CSD di risposta agli attacchi informatici. 6.   Il CSD sottopone i suoi sistemi informatici a prove rigorose, simulando condizioni di stress, prima che tali sistemi siano utilizzati per la prima volta, dopo che siano state apportate modifiche significative ai sistemi e dopo il verificarsi di gravi perturbazioni operative. Se del caso, il CSD coinvolge nell'elaborazione e nell'esecuzione di tali test: a) gli utenti; b) i fornitori di utenze critiche e di servizi critici; c) altri CSD; d) altre infrastrutture di mercato; e) qualsiasi altra istituzione rispetto alla quale sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa. 7.   Il quadro di sicurezza informatica contempla: f) controlli sull'accesso al sistema; g) adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l'uso illecito dei dati; h) dispositivi specifici per preservare l'autenticità e l'integrità dei dati, incluse tecniche crittografiche; i) reti e procedure affidabili per la trasmissione accurata e tempestiva dei dati senza perturbazioni di grave entità; j) tracce di audit. 8.   Il CSD si dota di dispositivi per la selezione e la sostituzione dei prestatori esterni di servizi informatici, per l'accesso tempestivo del CSD a tutte le informazioni necessarie, nonché di controlli e di strumenti di controllo adeguati. 9.   Il CSD garantisce che i sistemi informatici e il quadro di sicurezza informatica concernente i servizi di base del CSD siano riesaminati almeno una volta all'anno e siano soggetti alle valutazioni dell'audit. I risultati delle valutazioni sono comunicati all'organo di amministrazione del CSD e all'autorità competente.
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