Art. 64 · Misure supplementari qualora altre entità siano coinvolte nel processo di riconciliazione

Art. 64

Misure supplementari qualora altre entità siano coinvolte nel processo di riconciliazione

In vigore dal 11 nov 2016
Misure supplementari qualora altre entità siano coinvolte nel processo di riconciliazione 1.   Il CSD riesamina almeno una volta all'anno le sue misure finalizzate alla cooperazione e allo scambio di informazioni con altre entità di cui agli . Tale riesame può essere condotto parallelamente al riesame degli accordi di collegamento tra CSD. Su richiesta dell'autorità competente, il CSD attua altre misure finalizzate alla cooperazione e allo scambio di informazioni oltre a quelle specificate nel presente regolamento. 2.   Quando il CSD crea collegamenti, questi ultimi sono conformi alle prescrizioni supplementari di cui all'. 3.   Il CSD richiede ai suoi partecipanti di riconciliare i propri dati con le informazioni ricevute dal CSD stesso su base giornaliera. 4.   Ai fini del paragrafo 3, su base giornaliera il CSD fornisce ai partecipanti le seguenti informazioni specifiche per ciascun conto titoli e per ciascuna emissione di titoli: a) il saldo aggregato di un conto titoli all'inizio del rispettivo giorno lavorativo; b) i singoli trasferimenti di titoli in o a partire da un conto titoli durante il rispettivo giorno lavorativo; c) il saldo aggregato di un conto titoli alla fine del rispettivo giorno lavorativo. Il CSD fornisce le informazioni di cui al primo comma su richiesta di altri titolari di conti titoli detenuti dal CSD, a livello centrale o non centrale, se tali informazioni sono necessarie per la riconciliazione dei registri di quei titolari con i registri del CSD. 5.   Il CSD assicura che, dietro sua richiesta, i suoi partecipanti, altri titolari di conti presso il CSD e gli operatori dei conti forniscano al CSD le informazioni che il CSD ritiene necessarie per garantire l'integrità dell'emissione, in particolare per risolvere qualsiasi problema di riconciliazione. Ai fini del presente paragrafo, per «operatore dei conti» si intende un'entità incaricata dal CSD mediante contratto di registrare le scritture contabili nei conti titoli di quest'ultimo.
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