Art. 62
Misure di riconciliazione per il modello dell'agente di trasferimento
In vigore dal 11 nov 2016
Misure di riconciliazione per il modello dell'agente di trasferimento
Se un gestore di fondi, un agente di trasferimento o un'altra analoga entità è responsabile del processo di riconciliazione per un conto che detiene una parte di un'emissione di titoli registrati presso il CSD, le misure che il CSD e tale entità adottano per garantire l'integrità di questa parte di emissione comprendono una riconciliazione giornaliera del saldo complessivo dei conti titoli detenuti dal CSD con i registri dei titoli dell'entità tenuti dal CSD, inclusi i saldi di apertura e di chiusura aggregati.
Se il CSD tiene i suoi conti nel registro di tale entità tramite un terzo soggetto che non sia un CSD, il CSD richiede a quest'ultimo di informare l'entità che agisce per conto del CSD e di predisporre misure equivalenti in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con l'entità, al fine di garantire che i requisiti di cui al presente articolo siano soddisfatti.
Storico versioni
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