Art. 61 · Misure di riconciliazione per il modello dell'autorità di registrazione

Art. 61

Misure di riconciliazione per il modello dell'autorità di registrazione

In vigore dal 11 nov 2016
Misure di riconciliazione per il modello dell'autorità di registrazione Se un'autorità di registrazione, un agente di emissione o un'altra analoga entità è coinvolta nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, e conserva dati relativi a titoli che sono anche registrati presso il CSD, le misure che il CSD e tale entità adottano per garantire l'integrità complessiva dell'emissione comprendono una riconciliazione giornaliera del saldo totale registrato nei conti titoli detenuti dal CSD con i corrispondenti registri dei titoli tenuti da tale entità. Il CSD e l'entità eseguono altresì: a) una riconciliazione a fine giornata del saldo di ciascun conto titoli detenuto dal CSD con il saldo del corrispondente registro dei titoli tenuto da tale entità, se i titoli sono stati trasferiti nel corso di un dato giorno lavorativo; b) almeno una volta ogni due settimane, una riconciliazione completa di tutti i saldi in un'emissione di titoli con tutti i saldi sul corrispondente registro dei titoli tenuto da tale entità.
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