Art. 59
Misure di riconciliazione generali
In vigore dal 11 nov 2016
Misure di riconciliazione generali
1. Il CSD mette in atto le misure di riconciliazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 per ciascuna emissione di titoli registrata nei conti titoli detenuti dal CSD a livello centrale e non centrale.
Il CSD mette a confronto il saldo di fine giornata del giorno precedente con tutti i regolamenti trattati durante il giorno e il saldo di fine giornata corrente per ciascuna emissione di titoli e ciascun conto titoli detenuto dal CSD a livello centrale o non centrale.
Il CSD si avvale di una contabilità in partita doppia, secondo la quale ad ogni registrazione di accredito su un conto titoli detenuto dal CSD a livello centrale o non centrale corrisponde una registrazione di addebito su un altro conto titoli detenuto dal medesimo CSD.
2. Le verifiche di cui all', paragrafo 6, del regolamento n. 909/2014 assicurano l'accuratezza dei dati del CSD relativi alle emissioni di titoli e l'adeguatezza delle misure di riconciliazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, e delle misure relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni con i terzi in materia di riconciliazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.
3. Se il processo di riconciliazione riguarda titoli soggetti ad accentramento, il CSD predispone misure adeguate per proteggere i titoli fisici da furto, frode e distruzione. Tali misure contemplano almeno l'utilizzo di camere blindate la cui concezione e la cui ubicazione garantiscano un elevato livello di protezione contro le inondazioni, i terremoti, gli incendi e altre catastrofi.
4. Le verifiche di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda le camere blindate, in particolare le ispezioni fisiche, sono eseguite almeno una volta all'anno. Il CSD informa l'autorità competente dei risultati di tali verifiche.
Storico versioni
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