Art. 52 · Condivisione dei risultati delle verifiche con il comitato degli utenti

Art. 52

Condivisione dei risultati delle verifiche con il comitato degli utenti

In vigore dal 11 nov 2016
Condivisione dei risultati delle verifiche con il comitato degli utenti 1.   Il CSD condivide i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) i risultati riguardano i criteri di accettazione degli emittenti o degli utenti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli operati dai CSD; b) i risultati riguardano qualsiasi altro aspetto del mandato del comitato degli utenti; c) i risultati possono ripercuotersi sul livello di prestazione dei servizi da parte del CSD, in particolare sulla continuità operativa. 2.   Ai membri del comitato degli utenti non sono fornite informazioni che possano conferire loro un vantaggio concorrenziale.
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