Art. 49 · Responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi

Art. 49

Responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi

In vigore dal 11 nov 2016
Responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi 1.   Il CSD dispone di personale adeguato per assolvere i propri obblighi. Il CSD non condivide il personale con altre entità del gruppo, se non nell'ambito di un accordo scritto di esternalizzazione, conformemente all' del regolamento (UE) n. 909/2014. 2.   L'organo di amministrazione assume almeno le seguenti responsabilità: a) definire politiche, procedure e processi ben documentati secondo i quali operano l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza e i comitati; b) definire obiettivi e strategie chiari per il CSD; c) controllare efficacemente l'alta dirigenza; d) stabilire adeguate politiche retributive; e) garantire il controllo della funzione di gestione dei rischi e prendere le decisioni relative alla gestione dei rischi; f) garantire l'indipendenza e risorse adeguate alle funzioni di cui all', paragrafo 3; g) controllare gli accordi di esternalizzazione; h) controllare e assicurare la conformità con tutti i pertinenti requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza; i) rispondere agli azionisti o ad altri detentori, ai dipendenti, agli utenti e agli altri soggetti interessati; j) approvare la programmazione e i riesami dell'audit interno; k) riesaminare e aggiornare periodicamente i dispositivi di governo societario del CSD. Se l'organo di amministrazione o i suoi membri delegano funzioni, essi mantengono la responsabilità delle decisioni che potrebbero pregiudicare la regolare prestazione di servizi da parte del CSD. L'organo di amministrazione del CSD detiene la responsabilità finale della gestione dei rischi del CSD. L'organo di amministrazione definisce, determina e documenta un adeguato livello di propensione al rischio e di capacità di rischio per il CSD e per tutti i servizi che il CSD presta. L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza assicurano che le politiche, le procedure e i controlli del CSD siano coerenti con il suo livello di propensione al rischio e di capacità di rischio e che tali politiche, procedure e controlli riguardino il modo in cui il CSD individua, segnala, controlla e gestisce i rischi. 3.   L'alta dirigenza assume almeno le seguenti responsabilità: a) garantire la coerenza delle attività del CSD con gli obiettivi e la strategia del CSD stabiliti dall'organo di amministrazione; b) elaborare e definire procedure in materia di gestione dei rischi, tecnologia, controllo interno e della conformità che promuovano gli obiettivi del CSD; c) sottoporre le procedure in materia di gestione dei rischi, tecnologia, controllo interno e della conformità a revisioni e verifiche periodiche; d) garantire che siano destinate risorse sufficienti alla gestione dei rischi, alla tecnologia, al controllo interno e della conformità, nonché all'audit interno. 4.   Il CSD stabilisce linee di responsabilità chiare, coerenti e ben documentate. Il CSD si dota di linee gerarchiche chiare e dirette tra i membri del proprio organo di amministrazione e l'alta dirigenza al fine di assicurare che quest'ultima risponda del suo operato. Le linee gerarchiche per la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo interno e della conformità e la funzione di audit interno sono chiare e distinte da quelle per le operazioni del CSD. 5.   Il CSD si dota di un responsabile della gestione dei rischi che attua il quadro di gestione dei rischi, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione. 6.   Il CSD si dota di un responsabile delle tecnologie che attua il quadro delle tecnologie, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione. 7.   Il CSD si dota di un responsabile del controllo della conformità che attua il quadro di controllo interno e della conformità, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione. 8.   Il CSD assicura che le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie siano svolte da persone diverse, che siano dipendenti del CSD o di un'entità dello stesso gruppo del CSD. Per ciascuna di tali funzioni la responsabilità è esercitata da una sola persona. 9.   Il CSD stabilisce procedure per assicurare che il responsabile della gestione dei rischi, il responsabile delle tecnologie e il responsabile del controllo della conformità abbiano accesso diretto all'organo di amministrazione. 10.   Le persone nominate in qualità di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie possono svolgere altre funzioni in seno al CSD a condizione che siano predisposte procedure specifiche nell'ambito dei dispositivi di governo societario per individuare e gestire i conflitti di interessi che possono derivare da tali funzioni.
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