Art. 45 · Scambio di informazioni tra le autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Art. 45

Scambio di informazioni tra le autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014]

In vigore dal 11 nov 2016
Scambio di informazioni tra le autorità competenti di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014] 1.   Nel corso del riesame e della valutazione, l'autorità competente invia alle autorità competenti di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 tutte le informazioni pertinenti fornite dal CSD in relazione a personale, soggetti di rilievo, funzioni, servizi o sistemi condivisi tra detto CSD e altri CSD con i quali esso mantiene i tipi di relazioni di cui all', paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014 entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni. 2.   Dopo aver effettuato il riesame e la valutazione, l'autorità competente trasmette le seguenti informazioni alle autorità competenti di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014: a) relazione sulla valutazione da parte dell'autorità competente dei rischi ai quali il CSD è o potrebbe essere esposto o che esso genera per il corretto funzionamento dei mercati mobiliari; b) eventuali penali o azioni correttive, siano esse già stabilite o ancora in fase di valutazione, nei confronti del CSD a seguito del riesame e della valutazione.
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