Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 nov 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «periodo del riesame»: il periodo oggetto del riesame, che ha inizio il giorno successivo al termine del precedente periodo del riesame e della valutazione;
b) «istruzione di regolamento»: ordine di trasferimento ai sensi dell', lettera i), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
c) «restrizione di regolamento»: il blocco, la riserva o l'accantonamento di titoli rendendoli indisponibili per il regolamento, o il blocco o la riserva di liquidità rendendola indisponibile per il regolamento;
d) «fondo indicizzato quotato» (ETF): fondo ai sensi dell', paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
e) «CSD emittente»: CSD che fornisce i servizi di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione a un'emissione di titoli;
f) «CSD investitore»: CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD o che si avvale di un terzo o di un intermediario che è un partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD in relazione a un'emissione di titoli;
g) «supporto durevole»: ogni strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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