Art. 2
In vigore dal 11 nov 2016
1. Le segnalazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 includono le seguenti informazioni:
a)
codice paese del luogo di stabilimento dell'internalizzatore di regolamento;
b)
data e ora della segnalazione;
c)
periodo a cui si riferisce la segnalazione;
d)
identificativo dell'internalizzatore di regolamento;
e)
informazioni di contatto dell'internalizzatore di regolamento;
f)
volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione;
g)
volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti finanziari:
i)
valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
ii)
debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE;
iii)
valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, diversi da quelli a cui si fa riferimento nel presente comma, lettera g), punto ii);
iv)
valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;
v)
fondi indicizzati quotati secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE;
vi)
quote di organismi di investimento collettivi diversi dai fondi indicizzati quotati;
vii)
strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al punto ii);
viii)
quote di emissioni;
ix)
altri strumenti finanziari;
h)
volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato per ognuno dei seguenti tipi di operazioni su titoli regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione:
i)
acquisto o vendita di titoli;
ii)
operazioni di gestione delle garanzie;
iii)
concessione o assunzione di titoli in prestito;
iv)
operazioni di vendita con patto di riacquisto;
v)
altre operazioni su titoli;
i)
volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione riferite ai seguenti tipi di clienti:
i)
clienti professionali secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;
ii)
clienti al dettaglio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;
j)
volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato riferite a trasferimenti di contante regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione;
k)
volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione per ciascun CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai titoli sottostanti;
l)
volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, di tutte le istruzioni di regolamento internalizzato di cui alle lettere da g) a j) per ciascun CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai titoli sottostanti;
m)
volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine di cui alle lettere da f) a l) che non sono state regolate nel periodo oggetto della segnalazione;
n)
i tassi di istruzioni di regolamento internalizzato di cui alle lettere da f) a l) che non sono andate a buon fine rispetto a quanto segue:
i)
valore in euro, espresso in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento e delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine;
ii)
volume in forma aggregata delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento e delle istruzioni di regolamento internalizzato non andate a buon fine.
Ai fini del primo comma, lettere k) ed l), se le informazioni sul CSD che fornisce il servizio di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione all'emissione di titoli sottostanti non sono disponibili, si utilizza come indicatore il codice ISIN dei titoli, separando i dati in base ai primi due caratteri di tale codice.
2. Ove disponibile, per le conversioni in euro delle altre valute si utilizza il tasso di cambio della Banca centrale europea dell'ultimo giorno del periodo oggetto delle segnalazioni.
3. Il valore in forma aggregata delle istruzioni di regolamento internalizzato di cui al paragrafo 1 viene calcolato come segue:
a)
nel caso di istruzioni di regolamento internalizzato contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante;
b)
nel caso di istruzioni di regolamento internalizzato senza pagamento, il valore di mercato dei titoli o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.
Il valore di mercato di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato come segue:
a)
per gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, il valore viene determinato sulla base del prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento stesso;
b)
per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione diversi da quelli di cui alla lettera a), il valore viene determinato sulla base del prezzo di chiusura della sede di negoziazione dell'Unione con il maggiore volume di scambi;
c)
per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore viene determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia predeterminata, approvata dall'autorità competente, che faccia riferimento a criteri correlati a dati di mercato, come i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:391:oj#art-2