Art. 9 · Norme generali in materia di garanzie reali e di altre risorse finanziarie equivalenti

Art. 9

Norme generali in materia di garanzie reali e di altre risorse finanziarie equivalenti

In vigore dal 11 nov 2016
Norme generali in materia di garanzie reali e di altre risorse finanziarie equivalenti 1.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni relativamente alle garanzie: a) distingue chiaramente le garanzie dagli altri titoli del partecipante debitore; b) accetta garanzie reali che soddisfano le condizioni di cui all' o altri tipi di garanzie che soddisfano i requisiti di cui all' nella gerarchia seguente: i) in primo luogo, accetta come garanzia reale solamente i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all'; ii) in secondo luogo, accetta come garanzia reale solamente i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1; iii) in ultimo, accetta come garanzia reale tutti i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 2, nei limiti delle risorse liquide ammissibili disponibili di cui all' con il fine di soddisfare il requisito riguardo alle risorse liquide minime ai sensi dell', paragrafo 3; c) controlla, almeno su base quotidiana, la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità dei prezzi di ciascun titolo accettato come garanzia, valutandolo conformemente all'; d) chiarisce le metodologie legate agli scarti di garanzia applicati al valore della garanzia, ai sensi dell'; e) assicura che la garanzia rimanga sufficientemente diversificata per consentirne la liquidazione entro i termini di cui agli , senza un'incidenza significativa sul mercato, conformemente all'. 2.   La garanzia reale deve essere fornita dalle controparti in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o in base a un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. 3.   Il CSD fornitore di servizi bancari soddisfa le condizioni di cui agli per quanto riguarda le altre risorse finanziarie equivalenti.
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