Art. 37 · Carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura

Art. 37

Carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura

In vigore dal 11 nov 2016
Carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura 1.   Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce norme e procedure per effettuare il regolamento tempestivo infragiornaliero e su più giorni degli obblighi di pagamento in seguito a qualsivoglia inadempimento congiunto o individuale dei partecipanti. Tali regole e procedure prevedono eventuali carenze di liquidità inattese e potenzialmente prive di copertura risultanti da detto inadempimento per evitare la liquidazione, la revoca o il ritardo del regolamento, nel medesimo giorno, degli obblighi di pagamento. 2.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 assicurano che il CSD fornitore di servizi bancari abbia accesso ai depositi in contante o agli investimenti overnight di depositi in contante e che metta in atto un processo in grado di ricostituire tutte le risorse liquide da impiegare durante un evento di stress, perché possa continuare a operare in modo sicuro e corretto. 3.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono i requisiti per entrambe le seguenti operazioni: a) un'analisi continua dell'evoluzione delle esigenze di liquidità per consentire l'identificazione di eventi che possono sfociare in eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura, compreso un piano per il rinnovo degli accordi di finanziamento prima della loro scadenza; b) una prova pratica periodica delle norme e delle procedure stesse. 4.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una procedura che definisca come le potenziali carenze di liquidità individuate siano fronteggiate senza indebito ritardo, aggiornando, inoltre, se necessario, il quadro di gestione del rischio di liquidità. 5.   La norme e le procedure di cui al paragrafo 1 specificano altresì tutti i seguenti elementi: a) la modalità di accesso del CSD fornitore di servizi bancari ai depositi in contanti o agli investimenti overnight di depositi in contanti; b) la modalità con cui il CSD fornitore di servizi bancari esegue operazioni di mercato nel medesimo giorno; c) il modo in cui il CSD fornitore di servizi bancari attinge da linee di liquidità prestabilite. 6.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono l'obbligo per il CSD fornitore di servizi bancari di segnalare qualsivoglia rischio di liquidità che potrebbe causare eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura: a) al comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, al comitato dei rischi del CSD; b) all'autorità competente pertinente di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, con le modalità di cui all' del presente regolamento.
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