Art. 36
Prove di stress dell'adeguatezza delle risorse finanziarie liquide
In vigore dal 11 nov 2016
Prove di stress dell'adeguatezza delle risorse finanziarie liquide
1. Il CSD fornitore di servizi bancari definisce e verifica l'adeguatezza delle proprie risorse liquide a livello di valuta pertinente mediante prove di stress regolari e rigorose che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a)
sono condotte sulla base dei fattori di cui ai paragrafi 4 e 5, così come di scenari specifici di cui al paragrafo 6;
b)
prevedono prove regolari delle procedure del CSD fornitore di servizi bancari per l'accesso alle risorse liquide ammissibili da un fornitore di liquidità utilizzando scenari infragiornalieri;
c)
sono conformi ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il CSD fornitore di servizi bancari assicura, almeno attraverso una rigorosa due diligence e prove di stress, che ogni fornitore delle risorse liquide ammissibili minime previste ai sensi dell' disponga di informazioni sufficienti per comprendere e gestire il rischio di liquidità associato e sia in grado di rispettare le condizioni di un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 909/2014.
3. Il CSD fornitore di servizi bancari si dota di norme e procedure per fronteggiare l'inadeguatezza delle risorse finanziarie liquide ammissibili rilevata mediante le prove di stress.
4. Qualora le prove di stress si traducano in violazioni della propensione al rischio concordata, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), il CSD fornitore di servizi bancari:
a)
segnala sia al proprio comitato dei rischi che, se del caso, al comitato dei rischi del CSD i risultati delle prove di stress;
b)
riesamina e adegua il piano di emergenza, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), laddove le violazioni non possano essere corrette entro fine giornata;
c)
dispone di regole e procedure per valutare e regolare l'adeguatezza del quadro di gestione del rischio di liquidità e dei fornitori di liquidità in base ai risultati e alle analisi delle prove di stress.
5. Gli scenari di prove di stress utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide sono concepiti tenendo conto dell'assetto e delle operazioni del CSD fornitore di servizi bancari, e comprendono tutte le entità che possono costituire un rischio di liquidità significativo per il CSD fornitore di servizi bancari.
6. Gli scenari delle prove di stress utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide ammissibili sono concepiti tenendo conto dell'inadempimento, separato o congiunto, di almeno due partecipanti del CSD fornitore di servizi bancari, tra cui l'impresa madre e le filiazioni, verso cui quest'ultimo ha la massima esposizione di liquidità.
7. Gli scenari utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide sono concepiti tenendo conto di una vasta gamma di scenari pertinenti estremi ma plausibili che includono stress prolungati e a breve termine, nonché lo stress generale del mercato e di un ente specifico, tra cui:
a)
la mancata riscossione tempestiva dei pagamenti dei partecipanti;
b)
la temporanea impossibilità o incapacità di uno dei fornitori di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari di erogare liquidità, compresi quelli ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014, banche depositarie, agenti «nostro», o qualsivoglia infrastruttura collegata, ivi compresi i CSD interoperabili;
c)
pressioni simultanee nei mercati del funding e delle attività, compresa una diminuzione del valore delle risorse liquide ammissibili;
d)
stress nella convertibilità della valuta e nell'accesso ai mercati dei cambi;
e)
cambiamenti sfavorevoli della reputazione del CSD fornitore di servizi bancari che inducono alcuni fornitori di liquidità a ritirare liquidità;
f)
picco significativo della volatilità dei prezzi storica delle garanzie o attività come evento ricorrente;
g)
cambiamenti nella disponibilità di credito sul mercato.
8. Il CSD fornitore di servizi bancari definisce le valute pertinenti, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014, applicando, in sequenza, le seguenti operazioni:
a)
classifica le valute dalla più elevata alla meno elevata in base alla media delle tre maggiori posizioni nette negative complessive, convertite in euro, in un periodo di dodici mesi;
b)
considera come pertinenti:
i)
le valute dell'Unione più rilevanti che soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/392;
ii)
tutte le valute restanti finché l'importo aggregato corrispondente della media delle maggiori posizioni nette negative complessive misurate in conformità della lettera a) sia pari o superiore al 95 % di tutte le valute.
9. Il CSD fornitore di servizi bancari individua e aggiorna regolarmente, almeno a cadenza mensile, le valute pertinenti di cui al paragrafo 8. Le sue norme prevedono che, in situazioni di stress, i servizi provvisori di regolamento in valute non pertinenti potrebbero essere eseguiti in base al valore equivalente in una valuta pertinente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:390:oj#art-36