Art. 35 · Gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri

Art. 35

Gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri

In vigore dal 11 nov 2016
Gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri 1.   Per ciascuna valuta di qualsivoglia sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari: a) stima gli afflussi e i deflussi di liquidità infragiornalieri per tutti i servizi accessori di tipo bancario prestati; b) prevede la tempistica infragiornaliera di tali flussi; c) prevede il fabbisogno di liquidità infragiornaliero che può insorgere in diversi momenti della giornata. 2.   Per ciascuna valuta di qualsivoglia sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari: a) organizza l'acquisizione di funding infragiornaliero sufficiente per perseguire i propri obiettivi infragiornalieri derivanti dall'analisi di cui al paragrafo 1; b) gestisce e predispone la conversione in contante delle garanzie reali necessarie per ottenere fondi infragiornalieri in situazioni di stress, tenendo conto degli scarti di garanzia, in conformità dell', e dei limiti di concentrazione, ai sensi dell'; c) gestisce la tempistica dei propri deflussi di liquidità in base agli obiettivi infragiornalieri; d) pone in essere accordi per affrontare interruzioni impreviste dei flussi di liquidità infragiornalieri. 3.   Al fine di osservare il requisito delle risorse liquide ammissibili minime, il CSD fornitore di servizi bancari identifica e gestisce i rischi ai quali sarebbe esposto a seguito dell'inadempimento di almeno due partecipanti, tra cui l'impresa madre e le filiazioni, verso cui è maggiormente esposto. 4.   Per il rischio di interruzioni impreviste dei flussi di liquidità infragiornalieri, di cui al paragrafo 2, lettera d), il CSD fornitore di servizi bancari specifica scenari estremi ma plausibili, ivi compresi quelli menzionati all', paragrafo 7, se del caso, e sulla base di almeno uno dei seguenti elementi: a) una serie di scenari storici che avrebbero esposto il CSD fornitore di servizi bancari al massimo rischio finanziario, compresi i periodi di movimenti di mercato estremi osservati negli ultimi 30 anni, o da quando sono disponibili dati affidabili, a meno che il CSD fornitore di servizi bancari dimostri che la ricorrenza di un caso storico di grandi movimenti di prezzi non è plausibile; b) una serie di potenziali scenari futuri che soddisfano le seguenti condizioni: i) si fondano su ipotesi coerenti in materia di volatilità del mercato e di correlazione dei prezzi di mercati e strumenti finanziari; ii) si basano su valutazioni quantitative e qualitative delle condizioni di mercato potenziali, comprese le perturbazioni o le irregolarità di accessibilità ai mercati, nonché le flessioni nel valore di liquidazione delle garanzie reali e la liquidità del mercato ridotta laddove attività non in contanti siano state accettate come garanzie reali. 5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, il CSD fornitore di servizi bancari tiene conto altresì dei seguenti elementi: a) l'assetto e le operazioni del CSD fornitore di servizi bancari, anche in relazione alle entità di cui all', paragrafo 2, e alle infrastrutture dei mercati finanziari collegate o alle altre entità che possono costituire un rischio materiale di liquidità per il CSD fornitore di servizi bancari, che, se del caso, riguardano un periodo di più giorni; b) qualsivoglia forte legame o esposizioni analoghe tra i partecipanti del CSD fornitore di servizi bancari, compresi quelli tra i partecipanti e l'impresa madre e le filiazioni; c) una valutazione della probabilità di molteplici inadempienze dei partecipanti e degli effetti che tali inadempienze possono esercitare sui partecipanti; d) l'impatto dei molteplici inadempimenti di cui alla lettera c) sui flussi di cassa del CSD fornitore di servizi bancari, nonché sulla sua capacità di compensazione e sull'orizzonte di sopravvivenza; e) se la modellizzazione riflette i diversi impatti che uno stress economico può esercitare sia sulle attività del CSD fornitore di servizi bancari che sui suoi afflussi e deflussi di liquidità. 6.   L'insieme degli scenari storici e ipotetici utilizzati per identificare le condizioni estreme ma plausibili di mercato viene riesaminato dal CSD fornitore di servizi bancari, e, se del caso, di concerto con il comitato dei rischi del CSD, a cadenza almeno annuale. Tali scenari vengono riesaminati con maggiore frequenza laddove l'evoluzione del mercato o le operazioni del CSD fornitore di servizi bancari incidano sulle ipotesi alla base degli scenari in maniera tale da richiedere adeguamenti di tali scenari. 7.   Il quadro del rischio di liquidità considera, a livello quantitativo e qualitativo, in che misura potrebbero verificarsi contemporaneamente movimenti estremi dei prezzi nelle garanzie reali o nelle attività in più mercati identificati. Il quadro riconosce che le correlazioni storiche dei prezzi potrebbero non essere più applicabili in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Il CSD fornitore di servizi bancari tiene altresì conto di qualsivoglia dipendenza esterna in relazione alle sue prove di stress di cui al presente articolo. 8.   Il CSD fornitore di servizi bancari individua la modalità con cui le misure per il controllo infragiornaliero di cui all', paragrafo 1, sono utilizzate per il calcolo del valore appropriato del funding infragiornaliero richiesto. Esso elabora un quadro interno per valutare un valore prudenziale di attività liquide ritenute sufficienti per la sua esposizione infragiornaliera, tra cui, in particolare, i seguenti elementi: a) controllo tempestivo delle attività liquide, compresa la qualità delle attività, la loro concentrazione e disponibilità immediata; b) politica adeguata in materia di controllo delle condizioni di mercato che possono incidere sulla liquidità delle risorse liquide ammissibili infragiornaliere; c) valore delle risorse liquide ammissibili infragiornaliere, valutato e calibrato in condizioni di stress dei mercati, ivi compresi gli scenari di cui all', paragrafo 7. 9.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura che le sue attività liquide siano controllate da una specifica funzione di gestione della liquidità. 10.   Il quadro del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari comprende dispositivi di governo societario adeguati relativi all'importo e alla forma delle risorse liquide ammissibili totali che il CSD fornitore di servizi bancari detiene, nonché una documentazione adeguata pertinente e, in particolare, uno dei seguenti elementi: a) collocamento delle attività liquide in un conto separato gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale durante periodi di stress; b) istituzione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità riceva un controllo operativo efficace per svolgere entrambe le seguenti operazioni: i) convertire in contante la disponibilità di attività liquide in qualsiasi momento durante il periodo di stress; ii) accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi, in modo tale che nessuna attività sia inclusa nella riserva di liquidità quando la vendita di tali attività, in assenza di sostituzione nell'arco del periodo di stress, creerebbe una posizione di rischio aperta eccedente i limiti interni del CSD fornitore di servizi bancari; c) una combinazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b), laddove tale combinazione assicuri un risultato paragonabile. 11.   I requisiti del presente articolo relativi al quadro del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari sono altresì di applicazione per le esposizioni transfrontaliere e tra due o più valute, se del caso. 12.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 11 a cadenza almeno annuale, tenendo conto sia di tutti i pertinenti sviluppi del mercato che della portata e concentrazione delle esposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:390:oj#art-35