Art. 29 · Norme generali in materia di rischio di liquidità

Art. 29

Norme generali in materia di rischio di liquidità

In vigore dal 11 nov 2016
Norme generali in materia di rischio di liquidità 1.   Ai fini dell', paragrafo 2, lettera a), il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a elaborare e ad attuare politiche e procedure che: a) misurano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 1; b) controllano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 2; c) gestiscono il rischio di liquidità, ai sensi della sottosezione 3; d) segnalano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 4; e) divulgano il quadro e gli strumenti per il controllo, la misurazione, la gestione e la segnalazione del rischio di liquidità, ai sensi della sottosezione 5. 2.   Qualsivoglia modifica al quadro del rischio di liquidità generale è segnalata all'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari.
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