Art. 25 · Esposizioni creditizie residue potenziali

Art. 25

Esposizioni creditizie residue potenziali

In vigore dal 11 nov 2016
Esposizioni creditizie residue potenziali 1.   Le politiche e le procedure di cui all', paragrafo 1, assicurano la gestione di eventuali esposizioni creditizie residue, anche in situazioni in cui il valore post-liquidazione delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti non sia sufficiente per coprire le esposizioni creditizie del CSD fornitore di servizi bancari. 2.   Tali politiche e procedure: a) chiariscono la modalità con cui vengono ripartite le perdite creditizie potenzialmente scoperte, compreso il rimborso di qualsivoglia fondo che il CSD fornitore di servizi bancari possa prendere in prestito da fornitori di liquidità per coprire le carenze di liquidità correlate a tali perdite; b) comprendono una valutazione continua dell'evoluzione delle condizioni di mercato legata al valore post-liquidazione della garanzia reale o di altre risorse finanziarie equivalenti che possono trasformarsi in potenziali esposizioni creditizie residue; c) prevedono che la valutazione di cui alla lettera b) debba essere corredata da una procedura che definisca: i) le misure da adottare per affrontare le condizioni di mercato di cui alla lettera b); ii) la tempistica delle misure di cui al punto i); iii) qualsivoglia aggiornamento del quadro di gestione del rischio di credito a seguito di dette condizioni di mercato di cui alla lettera b). 3.   Il comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, il comitato dei rischi del CSD è informato di qualsivoglia rischio possa causare potenziali esposizioni creditizie residue, e l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 è tempestivamente informata di tali rischi. 4.   L'evoluzione del mercato e delle attività che interessa le esposizioni al rischio di credito infragiornaliero è analizzata e riesaminata a cadenza semestrale, nonché segnalata al comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, al comitato dei rischi del CSD.
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