Art. 23
Requisiti generali per la gestione del rischio di credito infragiornaliero
In vigore dal 11 nov 2016
Requisiti generali per la gestione del rischio di credito infragiornaliero
1. Ai fini della gestione del rischio di credito infragiornaliero, il CSD fornitore di servizi bancari:
a)
chiarisce la modalità di valutazione dell'elaborazione e del funzionamento del proprio quadro di gestione del rischio di credito relativo alle attività di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;
b)
concede unicamente linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento dal CSD fornitore di servizi bancari e senza preavviso ai partecipanti debitori del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;
c)
laddove una garanzia bancaria, di cui all', sia utilizzata in collegamenti interoperabili, il CSD fornitore di servizi bancari valuta e analizza l'interconnessione che può scaturire da una situazione in cui i medesimi partecipanti forniscono detta garanzia bancaria.
2. Le esposizioni seguenti sono esenti dall'applicazione degli articoli da 9 a 15 e dell':
a)
esposizioni verso i membri del Sistema europeo di banche centrali e altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, nonché verso altri organismi pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
b)
esposizioni verso una delle banche multilaterali di sviluppo elencate nell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
esposizioni verso una delle organizzazioni internazionali elencate nell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
esposizioni verso entità del settore pubblico, ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento n. 575/2013, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi da parte delle amministrazioni centrali che ne garantiscono le esposizioni creditizie;
e)
esposizioni verso banche centrali di paesi terzi denominate nella valuta nazionale di detta banca centrale, purché la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, a conferma che tale paese terzo applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Storico versioni
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