Art. 22
Controllo del rischio di credito overnight
In vigore dal 11 nov 2016
Controllo del rischio di credito overnight
Ai fini del controllo delle esposizioni creditizie overnight, in relazione al credito overnight il CSD fornitore di servizi bancari:
a)
tiene un registro della somma delle esposizioni creditizie reali a fine giornata, per un periodo minimo di dieci anni;
b)
registra le informazioni di cui alla lettera a) su base giornaliera.
Storico versioni
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