Art. 18
Quadro di gestione del rischio di credito
In vigore dal 11 nov 2016
Quadro di gestione del rischio di credito
1. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera a), il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a elaborare e ad attuare politiche e procedure che soddisfino i seguenti requisiti:
a)
misurazione del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 1;
b)
controllo del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 2;
c)
gestione del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 3;
d)
misurazione, controllo e gestione delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 909/2014, a norma del capo I del presente regolamento;
e)
analisi e pianificazione delle modalità con cui far fronte ad eventuali esposizioni creditizie residue, ai sensi della sottosezione 4;
f)
gestione delle proprie procedure di rimborso e dei tassi sanzionatori, ai sensi della sottosezione 5;
g)
segnalazione dei propri rischi di credito, ai sensi della sottosezione 6;
h)
divulgazione dei propri rischi di credito, ai sensi della sottosezione 7.
2. Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 a cadenza almeno annuale.
3. Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina altresì tali politiche e procedure ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni e laddove una delle modifiche di cui alla lettera a) o b) incida sull'esposizione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari:
a)
le politiche e le procedure sono soggette a una modifica sostanziale;
b)
qualora il CSD fornitore di servizi bancari apporti volontariamente un cambiamento a seguito della valutazione di cui all'.
4. Le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono la preparazione e l'aggiornamento di una relazione relativa ai rischi di credito. La relazione comprende quanto segue:
a)
le misure di cui all';
b)
gli scarti di garanzia applicati ai sensi dell', per tipo di garanzia reale;
c)
le modifiche alle politiche o alle procedure di cui al paragrafo 3.
5. La relazione di cui al paragrafo 4 è soggetta a revisione mensile da parte dei comitati competenti istituiti dall'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari. Qualora il CSD fornitore di servizi bancari sia un ente creditizio designato dal CSD, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la relazione di cui al paragrafo 4 è altresì messa a disposizione del comitato di rischio istituito ai sensi dell'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2017/392 del CSD con la medesima frequenza mensile.
6. Qualora il CSD fornitore di servizi bancari violi uno o più limiti di concentrazione di cui all', ne informa immediatamente il comitato pertinente incaricato del controllo del rischio e, ove si tratti di un ente creditizio di cui al paragrafo 5 del presente articolo, ne informa immediatamente il comitato dei rischi del CSD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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