Art. 16
Altre risorse finanziarie equivalenti per le esposizioni nei collegamenti interoperabili
In vigore dal 11 nov 2016
Altre risorse finanziarie equivalenti per le esposizioni nei collegamenti interoperabili
Le altre risorse finanziarie equivalenti possono includere garanzie bancarie e lettere di credito, utilizzate per coprire le esposizioni creditizie insorte tra CSD che stabiliscono collegamenti interoperabili, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
coprono unicamente le esposizioni creditizie tra i due CSD collegati;
b)
sono state emesse da un consorzio di enti finanziari con merito di credito elevato che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, e in cui ciascuno di detti enti finanziari è tenuto a corrispondere la parte dell'importo totale contrattualmente stabilito;
c)
sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio;
d)
sono irrevocabili, incondizionate e gli enti emittenti non possono avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale che consenta all'emittente di opporsi al pagamento della lettera di credito;
e)
possono essere onorate, su richiesta, e sono libere da qualsivoglia vincolo regolamentare, legale o operativo;
f)
esse non sono emesse da:
i)
un'entità appartenente al medesimo gruppo del CSD debitore o un CSD con un'esposizione coperta da garanzia bancaria e da lettere di credito;
ii)
un'entità la cui attività consiste nel fornire servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari;
g)
non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole significativo, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013;
h)
il CSD fornitore di servizi bancari controlla regolarmente l'affidabilità creditizia degli enti finanziari emittenti, valutando in modo indipendente l'affidabilità creditizia di tali enti, e assegnando e riesaminando regolarmente i rating di credito interni di ciascun ente finanziario;
i)
possono essere onorate durante il periodo di liquidazione entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il CSD fornitore di servizi bancari inadempiente non effettua i pagamenti obbligatori nei termini dovuti;
j)
le risorse liquide ammissibili di cui all' sono disponibili in un importo sufficiente a coprire l'intervallo di tempo fino al momento in cui la garanzia bancaria e le lettere di credito devono essere onorate in caso di inadempimento di uno dei CSD collegati;
k)
il rischio che il consorzio non paghi l'intero importo della garanzia bancaria e delle lettere di credito è attenuato:
i)
da limiti di concentrazione adeguati volti ad assicurare che nessun ente finanziario, compresi impresa madre e filiazioni, rientri nelle garanzie consortili per oltre il 10 % dell'importo totale della lettera di credito;
ii)
limitando l'esposizione creditizia coperta impiegando la garanzia bancaria e le lettere di credito, all'importo totale della garanzia bancaria meno il 10 % dell'importo totale o, se inferiore, all'importo garantito dai due enti creditizi con la quota maggiore dell'importo totale;
iii)
attuando ulteriori misure di attenuazione del rischio, come gli accordi di ripartizione delle perdite, che siano efficaci e che prevedano norme e procedure ben definite;
l)
gli accordi sono sottoposti a verifiche e revisioni periodiche, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
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