Art. 13
Scarti di garanzia
In vigore dal 11 nov 2016
Scarti di garanzia
1. Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce il livello degli scarti di garanzia nel modo seguente:
a)
laddove la garanzia sia ammissibile presso la banca centrale in cui il CSD fornitore di servizi bancari ha accesso al credito di routine, gli scarti di garanzia che la banca centrale applica a tale tipo di garanzia reale possono essere considerati come la soglia minima del coefficiente di scarto;
b)
laddove la garanzia non sia ammissibile presso la banca centrale in cui il CSD fornitore di servizi bancari ha accesso al credito di routine, gli scarti di garanzia applicati dalla banca centrale che emette la valuta in cui è denominato lo strumento finanziario sono considerati come soglia minima del coefficiente di scarto.
2. Il CSD fornitore di servizi bancari fa in modo che le sue politiche e procedure per definire gli scarti di garanzia tengano conto dell'eventualità in cui sia necessario liquidare la garanzia reale in condizioni di mercato critiche e del tempo necessario per liquidarla.
3. Gli scarti di garanzia vengono determinati tenendo conto dei criteri pertinenti, tra cui i seguenti:
a)
il tipo di attività;
b)
il livello di rischio di credito associato allo strumento finanziario;
c)
il paese di emissione dell'attività;
d)
la scadenza dell'attività;
e)
la volatilità dei prezzi futura ipotetica e storica dell'attività in condizioni di mercato critiche;
f)
la liquidità del mercato sottostante, compresi i differenziali denaro-lettera;
g)
il rischio di cambio, se del caso;
h)
il rischio di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabile.
4. I criteri di cui al paragrafo 3, lettera b), sono stabiliti da una valutazione interna del CSD fornitore di servizi bancari, sulla base di una metodologia definita ed oggettiva che non si affida esclusivamente a pareri esterni.
5. Nessun valore della garanzia deve essere applicato ai titoli forniti da un'entità appartenente al medesimo gruppo del debitore.
6. Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto ad assicurare che gli scarti di garanzia siano calcolati in modo prudente per limitare, per quanto possibile, la prociclicità.
7. Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a far sì che le politiche e procedure da esso attuate in materia di scarti di garanzia siano convalidate almeno a cadenza annuale da un'unità indipendente del CSD fornitore di servizi bancari e che gli scarti di garanzia applicabili siano calcolati con riferimento alla banca centrale che emette la valuta pertinente e, laddove il parametro di riferimento della banca centrale non sia disponibile, alle altre fonti pertinenti.
8. Gli scarti di garanzia applicati sono riesaminati dal CSD fornitore di servizi bancari almeno su base quotidiana.
Storico versioni
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