Art. 12 · Valutazione delle garanzie reali

Art. 12

Valutazione delle garanzie reali

In vigore dal 11 nov 2016
Valutazione delle garanzie reali 1.   Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce politiche e procedure di valutazione delle garanzie reali che assicurano che: a) gli strumenti finanziari di cui all' sono oggetto di valutazione al valore di mercato almeno su base quotidiana; b) gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, sono valutati almeno su base quotidiana, e, qualora tale valutazione giornaliera non sia possibile, sono valutati in base a un modello; c) gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 2, sono valutati almeno su base quotidiana, e, qualora tale valutazione giornaliera non sia possibile, sono valutati in base a un modello. 2.   Le metodologie per la valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono debitamente documentate. 3.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina l'adeguatezza delle proprie politiche e procedure di valutazione nei seguenti casi: a) su base regolare, a cadenza almeno annuale; b) laddove una modifica sostanziale incida sulle politiche e procedure di valutazione.
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