Art. 12
Valutazione delle garanzie reali
In vigore dal 11 nov 2016
Valutazione delle garanzie reali
1. Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce politiche e procedure di valutazione delle garanzie reali che assicurano che:
a)
gli strumenti finanziari di cui all' sono oggetto di valutazione al valore di mercato almeno su base quotidiana;
b)
gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, sono valutati almeno su base quotidiana, e, qualora tale valutazione giornaliera non sia possibile, sono valutati in base a un modello;
c)
gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 2, sono valutati almeno su base quotidiana, e, qualora tale valutazione giornaliera non sia possibile, sono valutati in base a un modello.
2. Le metodologie per la valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono debitamente documentate.
3. Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina l'adeguatezza delle proprie politiche e procedure di valutazione nei seguenti casi:
a)
su base regolare, a cadenza almeno annuale;
b)
laddove una modifica sostanziale incida sulle politiche e procedure di valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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