Art. 11 · Altre garanzie reali

Art. 11

Altre garanzie reali

In vigore dal 11 nov 2016
Altre garanzie reali 1.   Altri tipi di garanzie reali utilizzate dal CSD fornitore di servizi bancari consistono in strumenti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione; b) sono ammissibili presso una banca centrale dell'Unione in cui il CSD fornitore di servizi bancari gode di un accesso al credito non occasionale e regolare («credito di routine»); c) sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio; d) il CSD fornitore di servizi bancari dispone di un accordo di finanziamento prestabilito con il tipo di ente finanziario con merito di credito elevato di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all' del presente regolamento, che esegue la conversione di tali strumenti in contante lo stesso giorno. 2.   Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014, altri tipi di garanzie reali utilizzate dal CSD fornitore di servizi bancari consistono in strumenti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione; b) sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio; c) il CSD fornitore di servizi bancari dispone di quanto segue: i) un accordo di finanziamento prestabilito, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all' del presente regolamento, tale da assicurare la liquidazione di tali strumenti entro cinque giorni lavorativi; ii) un importo sufficiente di risorse liquide ammissibili, ai sensi dell', tale da assicurare la copertura dell'intervallo di tempo per la liquidazione di tale garanzia reale in caso di inadempimento del partecipante.
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