Art. 8 · Disposizioni transitorie

Art. 8

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 nov 2016
Disposizioni transitorie 1.   I criteri di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 1, lettera c), sono applicati per la prima volta entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono basati sui valori degli strumenti finanziari registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD alla data del 31 dicembre dell'anno civile precedente. 2.   I criteri di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 1, lettere a) e b), sono applicati per la prima volta entro quattro mesi dalla data di applicazione indicata nell', paragrafo 2, e sono basati sui valori degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD alla data del 31 dicembre dell'anno civile precedente. 3.   Nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione citata nell'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 vale quanto segue: a) in deroga all', paragrafo 2, il valore di mercato degli strumenti finanziari è il valore nominale di tali strumenti; b) in deroga all', paragrafo 2, lettera b), il valore di mercato degli strumenti finanziari rilevanti è il valore nominale di tali strumenti finanziari.
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