Art. 7 · Determinazione dei valori di mercato

Art. 7

Determinazione dei valori di mercato

In vigore dal 11 nov 2016
Determinazione dei valori di mercato Il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui agli del presente regolamento è determinato come segue: a) nel caso degli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, il valore di mercato dello strumento finanziario rilevante è il prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato; b) nel caso degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli indicati alla lettera a), il valore di mercato è il prezzo di chiusura derivato dalla sede di negoziazione nell'Unione con il controvalore degli scambi più elevato; c) nel caso di strumenti finanziari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), il valore di mercato è determinato sulla base di un metodo prestabilito, approvato dall'autorità competente del CSD in questione, che fa riferimento a criteri relativi a dati di mercato affidabili, come i prezzi di mercato disponibili in tutte le sedi di negoziazione o in tutte le imprese di investimento.
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