Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 nov 2016
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 (codice TARIC 7304299090) originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd. 45,4 C171 Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. 79,0 C172 Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd. 43,5 C173 Hengyang Valin MPM Co., Ltd. 73,3 C174 Altri produttori che hanno collaborato 71,8 C998 Tutti gli altri produttori 81,1 C999 3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Se non è presentata una fattura di tale tenore si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Se non altrimenti specificato, si applicano le pertinenti norme vigenti in materia di dazi doganali.
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