Art. 13 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014

Art. 13

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014

In vigore dal 3 nov 2016
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 Nel regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione è inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Importi e pagamenti di aiuti collegati all'attuazione del programma destinato alle scuole Per gli aiuti destinati all'attuazione del programma per le scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio che precede l'anno scolastico corrispondente.»
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