Art. 11 · Distribuzione di prodotti unitamente ai pasti scolastici abituali

Art. 11

Distribuzione di prodotti unitamente ai pasti scolastici abituali

In vigore dal 3 nov 2016
Distribuzione di prodotti unitamente ai pasti scolastici abituali In casi debitamente giustificati, qualora gli Stati membri lo ritengano più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia, essi possono consentire alle scuole di distribuire i prodotti che beneficiano dell'aiuto dell'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole unitamente ai pasti scolastici abituali. In tali casi, gli Stati membri devono garantire che tali prodotti: a) non siano utilizzati per la preparazione dei pasti scolastici abituali; b) non siano utilizzati per sostituire i prodotti che fanno parte dei pasti scolastici abituali grazie al contributo finanziario di soggetti pubblici e/o privati; c) restino sempre chiaramente identificabili come parte del programma destinato alle scuole, mediante adeguate misure di comunicazione e pubblicità. La lettera b) non si applica se gli istituti scolastici distribuiscono i pasti scolastici abituali gratuitamente.
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