Art. 9 · Controlli amministrativi

Art. 9

Controlli amministrativi

In vigore dal 3 nov 2016
Controlli amministrativi 1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Tali misure comprendono le verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto nell'ambito del programma destinato alle scuole. 2.   Gli Stati membri definiscono i documenti giustificativi relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti da allegare alla domanda di aiuto a norma dell'. Gli Stati membri svolgono controlli su tutte le domande di aiuto, compreso un campione rappresentativo dei documenti giustificativi allegati alla domanda di aiuti. 3.   I controlli amministrativi effettuati con riguardo agli aiuti richiesti per il monitoraggio, la valutazione, la pubblicità e le misure educative di accompagnamento includono la verifica della consegna del materiale e della prestazione dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate. 4.   In caso di aiuti richiesti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per le misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco a norma dell'.
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