Art. 6 · Trasferimenti fra ripartizioni

Art. 6

Trasferimenti fra ripartizioni

In vigore dal 3 nov 2016
Trasferimenti fra ripartizioni 1.   I trasferimenti fra le ripartizioni indicative a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono effettuati nella domanda di aiuti dell'Unione di cui all' del presente regolamento. 2.   I trasferimenti fra le ripartizioni definitive a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, se non sono stati effettuati trasferimenti fra ripartizioni indicative, possono essere effettuati nella domanda di aiuti dell'Unione di cui all' del presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'importo di tali eventuali trasferimenti entro il 31 gennaio dell'anno scolastico in cui sono effettuati.
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