Art. 5 · Pagamento degli aiuti

Art. 5

Pagamento degli aiuti

In vigore dal 3 nov 2016
Pagamento degli aiuti 1.   Gli aiuti relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti sono pagati unicamente: a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi forniti e/o distribuiti; oppure b) se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole e pagati. 2.   Gli aiuti relativi alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti o, se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova alternativa che il materiale è stato consegnato o che i servizi sono stati prestati e pagati. 3.   Gli aiuti sono pagati dall'autorità competente entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto, salvo avvio di indagini amministrative. 4.   Gli aiuti relativi all'anno scolastico 2017/2018 non sono pagati dall'autorità competente prima dell'inizio di detto anno scolastico.
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