Art. 4 · Domanda di aiuto presentata dai richiedenti

Art. 4

Domanda di aiuto presentata dai richiedenti

In vigore dal 3 nov 2016
Domanda di aiuto presentata dai richiedenti 1.   Gli Stati membri determinano la forma, il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto in conformità alla propria strategia e alle norme di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni: a) i quantitativi di prodotti distribuiti per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) l'identificazione del richiedente e il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione unico degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi; c) il numero di bambini iscritti all'inizio dell'anno scolastico nel registro scolastico dell'istituto scolastico aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma destinato alle scuole durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto. 3.   Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione dei prodotti e le misure educative di accompagnamento possono coprire periodi di durata compresa fra due settimane e l'intero anno scolastico. 4.   Le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dal termine del periodo che coprono o, in caso di domande di aiuto relative al monitoraggio, alla valutazione e alla pubblicità, dalla data di consegna del materiale o della prestazione dei servizi. 5.   Qualora il superamento del termine di cui al paragrafo 4 sia inferiore a 60 giorni di calendario, l'aiuto è ridotto: a) del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni di calendario; b) del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni di calendario; Quando il termine è superato di più di 60 giorni di calendario, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante. 6.   Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, i materiali o i servizi forniti corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto. Per le domande di aiuto relative alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità, il documento giustificativo contiene anche la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.
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