Art. 13 · Notifiche

Art. 13

Notifiche

In vigore dal 3 nov 2016
Notifiche 1.   Le notifiche degli Stati membri alla Commissione avvengono per via elettronica avvalendosi delle specifiche tecniche per il trasferimento di dati messe a disposizione dalla Commissione. 2.   La forma e il contenuto di tali notifiche è definito sulla base di modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione, dopo averne informato il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:39:oj#art-13