Art. 12 · Pubblicità

Art. 12

Pubblicità

In vigore dal 3 nov 2016
Pubblicità 1.   Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/40, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione al programma destinato alle scuole. 2.   I mezzi di comunicazione e le misure di pubblicità di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/40 nonché i materiali e gli strumenti da usare in abbinamento alle misure educative di accompagnamento recano l'emblema europeo e la menzione «programma destinato alle scuole», e salvo nel caso che le dimensioni dei materiali e degli strumenti lo escludano, del contributo finanziario dell'Unione. 3.   Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono un programma destinato alle scuole dello Stato membro. 4.   Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le scorte esistenti di manifesti e di altri strumenti di pubblicità prodotti conformemente ai regolamenti (UE) 2016/248 e (CE) n. 657/2008.
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