Art. 2 · Calcolo del deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati

Art. 2

Calcolo del deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati

In vigore dal 31 ott 2016
Calcolo del deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati 1.   Il deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati considerate rilevanti in applicazione dell' del presente regolamento è pari al massimo flusso netto assoluto di garanzie reali su periodi di 30 giorni verificatosi nel corso dei 24 mesi precedenti la data del calcolo del requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Gli enti possono trattare su base netta gli afflussi e i deflussi delle operazioni solo quando sono eseguite nell'ambito dello stesso accordo tipo di compensazione. Il valore netto assoluto del flusso di garanzie reali si basa sia sui deflussi che sugli afflussi verificatisi e la compensazione è calcolata a livello di portafoglio dell'ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:208:oj#art-2