Art. 1
Diffusione
In vigore dal 26 ott 2016
Il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, i punti da 24 a 30 sono soppressi;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda la modifica del presente articolo al fine di adattare le definizioni tecniche di cui ai punti da 8 a 10 e da 21 a 23 del paragrafo 1, nonché di prevedere definizioni tecniche aggiuntive qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di provvedere all'armonizzazione delle statistiche.
Nell'esercizio di tale potere, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non impongano un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche disciplinate da tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"
2)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le lettere b), d) e h) sono soppresse;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati A e C per le imprese:
a)
il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 200 000 000 di tonnellate-km o almeno 500 000 tonnellate;
b)
il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 100 000 000 di passeggeri-km.
La trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C è facoltativa per le imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri trasmettono i dati totali di cui all'allegato L per le imprese al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati A e C, come specificato all'allegato L»;
3)
all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di vettura ferroviaria per le merci se disponibile;»;
4)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Diffusione
Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G e L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;
5)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.»;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità particolareggiate, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;
6)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Relazioni sull'applicazione
Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.
Nella relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri in relazione alla qualità dei dati trasmessi e ai metodi di raccolta dei dati impiegati nonché delle informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori.
In particolare la relazione è intesa a:
a)
valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;
b)
valutare la qualità dei dati trasmessi, i metodi di raccolta dei dati impiegati e la qualità delle statistiche prodotte.»;
7)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (*2) del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*2)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"
8)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)»;"
9)
l'articolo 12 è soppresso;
10)
gli allegati B, D, H e I sono soppressi;
11)
l'allegato C è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;
12)
è aggiunto l'allegato L di cui all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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