Art. 99
Attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno
In vigore dal 26 ott 2016
Attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma dell', paragrafo 1 o 2, dell', paragrafo 1 o 3, dell', paragrafo 2 o 3, dell' oppure dell', paragrafo 2 o 3.
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, possono anche stabilire prescrizioni riguardanti uno o più punti fra i seguenti:
a)
l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare gli attestati ufficiali di cui al paragrafo 1;
b)
il controllo, da parte dell'autorità competente, degli operatori professionali autorizzati a norma della lettera a) del presente paragrafo;
c)
la revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato degli attestati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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