Art. 98
Autorizzazione e controllo degli operatori registrati che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione
In vigore dal 26 ott 2016
Autorizzazione e controllo degli operatori registrati che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione
1. L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all' e a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell', è concessa, su richiesta, dall'autorità competente a un operatore registrato che rispetti entrambe le seguenti condizioni:
a)
possedere le conoscenze necessarie per eseguire i trattamenti del materiale da imballaggio di legno, del legno e di altri oggetti richiesti dagli atti di cui agli ;
b)
disporre degli impianti e delle attrezzature adeguati per effettuare i suddetti trattamenti («impianti per i trattamenti»).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento specificando le prescrizioni relative all'autorizzazione, se del caso in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali.
2. L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all' e a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell', è concessa, su richiesta, dall'autorità competente a un operatore registrato che utilizza il legno trattato nell'impianto di un altro operatore, purché rispetti tutte le seguenti condizioni per quanto riguarda il materiale da imballaggio di legno cui è applicato tale marchio:
a)
usa esclusivamente legno:
i)
che è stato sottoposto a uno o più dei trattamenti approvati di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15 ed è stato trattato negli impianti di trattamento gestiti da un operatore autorizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo; o
ii)
è stato sottoposto a uno o più dei trattamenti approvati di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15 in un impianto di trattamento di un paese terzo che è stato approvato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo;
b)
garantisce la tracciabilità del legno utilizzato a tale scopo fino a tali impianti di trattamento nel territorio dell'Unione o agli impianti di trattamento di un paese terzo interessati;
c)
se del caso a norma degli , paragrafi 1 e 2, 30, paragrafi 1 e 3, 41, paragrafi 2 e 3, e 54, paragrafi 2 e 3, usa esclusivamente legno di cui alla lettera a) accompagnato da un passaporto delle piante o da qualsiasi altro documento che garantisca l'adempimento delle prescrizioni relative al trattamento di cui all'allegato 1 dell'ISPM n. 15.
3. L'autorità competente controlla almeno una volta all'anno gli operatori registrati autorizzati a norma dei paragrafi 1 e 2, al fine di verificare e garantire che trattino adeguatamente il materiale da imballaggio di legno, il legno e gli altri oggetti e vi appongano il marchio a norma dell', paragrafo 1, e dell' e soddisfino le condizioni di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Qualora l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che un operatore professionale non rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 o 2, essa adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.
Qualora abbia adottato misure diverse dalla revoca dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 o 2, e l'inosservanza delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 o 2.
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