Art. 97
Riparazione di materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione
In vigore dal 26 ott 2016
Riparazione di materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione
1. Il materiale da imballaggio di legno recante il marchio di cui all' è riparato soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la persona che effettua la riparazione è un operatore registrato autorizzato ai sensi dell';
b)
il materiale e il trattamento utilizzati sono idonei alla riparazione;
c)
il marchio è applicato nuovamente, se del caso.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire disposizioni specifiche relative al materiale, al trattamento e alla marcatura di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Essi tengono conto delle pertinenti norme internazionali e segnatamente dell'ISPM n. 15.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un operatore professionale elimini in modo permanente, con qualsiasi mezzo, tutte le applicazioni precedenti di tale marchio dal materiale da imballaggio di legno.
Storico versioni
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