Art. 94 · Passaporti delle piante che sostituiscono certificati fitosanitari

Art. 94

Passaporti delle piante che sostituiscono certificati fitosanitari

In vigore dal 26 ott 2016
Passaporti delle piante che sostituiscono certificati fitosanitari 1.   In deroga all', se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo necessitano, per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di un passaporto delle piante a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, il passaporto è rilasciato se i controlli, in forma di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, riguardanti la sua introduzione sono stati ultimati in modo soddisfacente e hanno portato alla conclusione che la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto interessato soddisfa le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante a norma dell' e, se del caso, all'. La sostituzione di un certificato fitosanitario con un passaporto delle piante può essere effettuata nel luogo di destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, anziché nel punto di ingresso, se sono consentiti controlli nel luogo di destinazione di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali. 2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono decidere di sostituire un certificato fitosanitario con una copia certificata del suo originale nel luogo di ingresso nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati. Tale copia certificata del certificato fitosanitario originale è rilasciata dall'autorità competente e accompagna le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati durante il loro spostamento soltanto fino al punto in cui è rilasciato il passaporto delle piante e solo nel territorio del rispettivo Stato membro. 3.   L'autorità competente conserva il certificato sanitario per almeno tre anni. Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione delle informazioni contenute nel certificato fitosanitario in una banca dati informatica. Nei casi in cui si applica l', paragrafo 2, lettera a), il certificato fitosanitario è sostituito da una sua copia certificata.
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