Art. 91 · Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

Art. 91

Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

In vigore dal 26 ott 2016
Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi 1.   Gli operatori autorizzati possono istituire piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. L'autorità competente approva tali piani se soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) stabiliscono misure appropriate per consentire a tali operatori di rispettare gli obblighi di cui all', paragrafo 1; b) rispettano le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta. 2.   I piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi comprendono, se del caso sotto forma di manuali di procedura operativa standard, almeno gli elementi seguenti: a) le informazioni richieste dall', paragrafo 2, in merito alla registrazione dell'operatore autorizzato; b) le informazioni richieste dall', paragrafo 4, e dall', paragrafo 1, in merito alla tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti; c) una descrizione dei processi di produzione dell'operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti; d) un'analisi dei punti critici di cui all', paragrafo 1, e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici; e) le procedure in atto e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tali presenze sospette o confermate e degli interventi realizzati; f) i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle notifiche di cui all', negli esami di cui all', paragrafo 1, nel rilascio di passaporti delle piante a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 1 e 2, e dell', nonché nell'apposizione dei passaporti delle piante ai sensi dell'; e g) la formazione impartita al personale di cui alla lettera f) del presente comma. 3.   Qualora venga a conoscenza del fatto che l'operatore professionale interessato non applica le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o che un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi non è più conforme a una delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza. Tali misure possono includere la revoca dell'approvazione del piano in questione. Qualora abbia adottato misure a norma del primo comma diverse dalla revoca dell'approvazione del piano e l'inosservanza persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta approvazione.
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