Art. 90 · Obblighi degli operatori autorizzati

Art. 90

Obblighi degli operatori autorizzati

In vigore dal 26 ott 2016
Obblighi degli operatori autorizzati 1.   Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, degli e, se del caso, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 1, e dell', nonché delle norme adottate ai sensi dell', paragrafi 1, 2 e 3, dell', paragrafi 1, 3 e 4 e, se del caso, dell', paragrafo 4. Egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti. 2.   L'operatore autorizzato di cui al paragrafo 1 assicura che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami di cui all', al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami.
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